Mutuo

mutuoSe devi acquistare o ristrutturare la tua casa o il tuo immobile commerciale, o se devi sostituire il tuo mutuo, Abaprestiti offre una gamma di soluzioni in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Anche se hai bisogno di liquidità, di consolidare un debito precedente o di sostituire il mutuo già in essere.

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    Note

    Accetto la privacy policy ed autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/03

    I mutui possono essere:

    – a Tasso Fisso
    (la rata rimane costante per tutta la durata del mutuo)
    – a Tasso Variabile
    (la rata può variare nel corso del tempo in funzione
    dell’andamento del mercato)
    – a Tasso Misto
    (puoi indicare una parte del mutuo rimborsabile a
    tasso fisso e la rimanenza a tasso variabile).

    In tutti i casi il periodo di rimborso va da 5 a 30 anni.

    Il richiedente puo’ avere massimo 85 anni a scadenza del contratto.

    • Apertura dell’istruttoria:
      l’aspirante mutuatario presenta la richiesta di concessione di mutuo, indicando tutti i dati tecnici ed economici necessari al mutuante per la valutazione preliminare della domanda e che riguardano tanto l’aspetto soggettivo (condizioni economiche del richiedente) quanto quello finalistico (scopi della richiesta del mutuo – es. acquisto di casa); accessoriamente si produce tutta la documentazione accessoria eventualmente opportuna (compromesso, atto di provenienza del bene da acquistare, documentazione catastale, etc.)
    • Perizia ed altri accertamenti:
      il bene presentato a garanzia del credito deve essere esaminato da un perito di fiducia del mutuante, il quale deve individuarlo con precisione, descriverne consistenza e caratteristiche giuridiche e tecniche ed indicarne il valore ; a seconda dei casi possono svolgersi altri accertamenti, in ordine a particolari situazioni di fatto e di diritto. Il perito, in genere, è un esperto di estimo catastale, e appartiene a una società di servizi o svolge la libera professione. Raramente è dipendente dell’istituto di credito.
    • Chiusura dell’istruttoria:
      l’istruttoria, a seguito dell’esame di tutte le condizioni economiche e di diritto riguardanti la qualità del soggetto richiedente e della garanzia proposta, si chiude ovviamente con la delibera di concessione ovvero con la mancata concessione; in quest’ultimo caso, si registra che la comunicazione al mutuatario di non accoglimento della domanda è più frequentemente trasmessa in modo del tutto informale e che la maggior parte delle istruttorie non andate a buon fine non hanno una chiusura formale.
    • Atto di mutuo:
      con l’atto di mutuo (che per i casi di compravendita è in genere erogato contemporaneamente all’atto di compravendita) il contratto entra in pieno effetto, il mutuante consegna il capitale erogato al mutuatario che e vengono eseguite le formalità relative alla garanzia prestata, che può essere fornita dal mutuatario o da terzi (iscrizione di ipoteca). In precedenza si avevano per prassi due atti di mutuo per ciascuna pratica: il primo, detto “atto condizionato” sanciva con una certa approssimazione le condizioni contrattuali che sarebbero state applicate, mentre il secondo, detto “atto definitivo”, perfezionava l’operazione con una virtuale (ma formalmente valida) posterità rispetto al contratto di compravendita immobiliare cui l’operazione di mutuo si legava. Nel tempo intercorrente, fra la delibera e la stipula del mutuo, il richiedente ha facoltà di optare per un prodotto differente con la stessa banca o di rinunciare al mutuo stesso, rimborsando una parte delle spese di perizia e di istruttoria all’istituto di credito.